I lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati, per poter accedere ai luoghi di lavoro, dal 15 ottobre 2021 dovranno possedere ed esibire – su richiesta – la certificazione verde Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (cd green pass).

Allo stesso modo, dovranno possedere ed esibire – su richiesta – il green pass coloro che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso strutture private di ogni tipo (es. fabbriche, uffici, laboratori, cantieri, agenzie, negozi, ecc.), anche sulla base di contratti esterni (es. appalto, mandato).

Gli unici soggetti esclusi dalle nuove disposizioni sono quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si raccomanda dunque di informare mediante comunicazione i propri fornitori che, laddove debbano accedere ai locali di agenzia, siano muniti di “green pass” che verrà controllato prima dell’ingresso secondo le disposizioni vigenti.

Si rammenta che all’interno dei luoghi di lavoro restano valide tutte le prescrizioni dei protocolli anticontagio già forniti (utilizzo delle mascherine, frequente lavaggio delle mani, separatori in plexiglass, etc) che prevedono l’utilizzo del dpi e dei presidi previsti dal protocollo di sicurezza.

Green pass

E’ la certificazione digitale e stampabile che contiene un QR code (codice a barre bidimensionale) e un sigillo elettronico qualificato.

Attesta che il soggetto che la esibisce:

-ha fatto la vaccinazione anti-covid 19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose  con validità fino al momento della somministrazione della II dose e comunque fino a 60 giorni, sia al completamento del ciclo vaccinale)

– è negativo al test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore

– è guarito dal Covid 19 contratto negli ultimi 6 mesi.

Controlli

I controlli in merito al possesso del green pass sono a carico dei datori di lavoro oppure a personale specificatamente delegato dal datore di lavoro ed effettuati mediante verifica digitale da app VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute e scaricabile da playstore (per android) e applestore (per ios), per la lettura del codice a barre bidimensionale.

Modalità operative (procedure)

Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per lo svolgimento dei controlli di cui sopra, anche a campione, da eseguirsi, prioritariamente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Gli stessi datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare – con atto formale – i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di legge.

Si allega un fac simile di informativa e designazione da far firmare al soggetto eventualmente delegato.

Mancanza del green pass

Al lavoratore privo, anche temporaneamente, della certificazione verde Covid-19 non è consentito l’accesso al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino alla data di presentazione della certificazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, il decreto legge 127/2021 prevede espressamente:

– che nei confronti del lavoratore non possano essere adottati provvedimenti disciplinari;

– che il lavoratore conservi il rapporto di lavoro;

– che per i giorni di assenza ingiustificata non siano dovuti la retribuzione né alcun altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le Imprese con meno di 15 dipendenti

Nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito al datore di lavoro di sospendere il lavoratore privo, anche temporaneamente della certificazione verde Covid-19, per un periodo pari alla durata del contratto di lavoro stipulato con un altro lavoratore, allo scopo di sostituirlo.

La durata del contratto di lavoro con il sostituto non può superare i 10 (dieci) giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

Sanzioni

Le violazioni degli obblighi in materia di green pass compiute dal lavoratore sono punite nei modi stabiliti dal codice disciplinare aziendale, ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), e con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 600,00 (seicento/00) a un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Le violazioni compiute dal datore di lavoro agli obblighi di:

– verifica del rispetto delle prescrizioni a carico del lavoratore;

– mancata adozione delle modalità operative per i controlli (vedi sopra);

-divieto di accesso sul luogo di lavoro del lavoratore, anche alle dipendenze di un altro soggetto (es. appaltatore), privo del green pass;

salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con una sanzione da 400,00 (quattrocento/00) a 1.000,00 (mille/00) euro, raddoppiata in caso di recidiva.

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