E.N.B.Ass: La Corte D’appello di Roma respinge il ricorso dello SNA per la liquidanzione dell’Ente

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La Corte d’Appello di Roma ha totalmente respinto il ricorso presentato dal Presidente del Sindacato Nazionale Agenti (SNA), contro la Sentenza n. 14177/2018 del 10 luglio 2018 con la quale la XVI sezione civile del Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda proposta da SNA. Con il ricorso il sindacato agenti chiedeva al Giudice di dichiarare cessata la efficacia di E.N.B.Ass. e la conseguente liquidazione dell’Ente bilaterale delle agenzie di assicurazione in gestione libera, costituito da ANAPA Rete ImpresAgenzia e CGIL, CISL, FNA, UIL.
Anche la decisione d’Appello ha confermato l’ infondatezza delle tesi sostenute dallo SNA e dai suoi legali, condannando il sindacato agenti al pagamento delle spese e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato data l ‘infondatezza delle richieste avanzate già in prima istanza. In attesa di leggere il dispositivo per approfondire le motivazioni della pronuncia, esprimiamo la nostra massima soddisfazione per il positivo esito del giudizio. L’aver respinto questo ulteriore tentativo di bloccare le molteplici attività del nostro ente, ci rende orgogliosi del lavoro fatto e ci dà la spinta a fare sempre meglio. Evidentemente i continui riconoscimenti che arrivano dalle Agenzie e dai Dipendenti associati, sono la spina nel fianco che SNA non riesce a sopportare. Rivolgiamo infine un sentito ringraziamento al prof. Michele Faioli, agli AVV. A. Cuggiani e Matteo Luccisano che ci hanno assistito egregiamente durante lo svolgimento del giudizio.
Firmato, La Presidenza Enbass

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E.N.B.Ass. iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute: un traguardo rilevante per l’ente e per gli iscritti

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E.N.B.Ass.
Ente nazionale bilaterale delle Agenzie di assicurazione

Comunicato stampa

E.N.B.Ass. iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute: un traguardo rilevante per l’ente e per gli iscritti

 Dichiarazione del Presidente di E.N.B.Ass, Salvatore Efficie: «Siamo soddisfatti di avere raggiunto questa nuova tappa nella crescita di E.N.B.Ass per tutti i benefici che essa comporta a favore dell’ampliamento del raggio di azione dell’ente e a favore degli iscritti».

E.N.B.Ass. ha ricevuto l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, tipologia B «enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale». L’iscrizione e il rinnovo possono essere chiesti dal 1° gennaio al 31 luglio di ciascun anno e l’attestato viene rilasciato per via telematica, ai fondi sanitari aventi diritto, fra tutti quelli che ne hanno fatto richiesta. L’attestato ha la validità di un anno e permette anche di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

La Presidenza, insieme con tutto l’esecutivo e le Parti sociali firmatarie del CCNL, ha valutato importante la scelta di procedere con tale iscrizione, che consente da un lato agli iscritti di beneficiare delle agevolazioni fiscali, che si concretizzo nel non far concorrere al reddito del lavoratore la quota versata all’ente per le coperture sanitarie, mentre, dall’altro, dà la possibilità futura all’ente di poter gestire alcune prestazioni riguardanti le coperture ai fini assistenziali direttamente.

A tale risultato si è arrivati, dopo un processo di modifiche statutarie e gestionali che hanno consentito di fornire tutti gli elementi necessari a tale iscrizione.

Il riconoscimento ricevuto va considerato come ulteriore elemento fondamentale perché evidenzia la trasparenza dell’Ente, in quanto tra la documentazione da inviare al Ministero ci sono i bilanci consuntivi e preventivi, che devono certificare con precisione l’entità dei contributi incassati e le prestazioni assistenziali erogate agli associati.

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Nuovo piano sanitario UniSalute, che avrà validità fino al 30 09 2023

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Spett.Le Agenzia

con la presente vi comunichiamo che dal 1 ottobre 2022 è in vigore il nuovo piano sanitario Unisalute, che avrà validità fino al 30 09 2023. La nuova guida,di cui vi invitiamo a prendere visione, è disponibile nell’area riservata sezione documentazione e avrà validità dal 1 ottobre 2022.

Vi ricordiamo che la stessa garanzia è attivabile anche per gli agenti con il versamento di un contributo annuale di € 100,00 da corrispondersi in unica soluzione annuale anticipata, utilizzando i seguenti riferimenti: – Intestatario del C/C bancario: ENBAss IBAN: IT 53 T 01030 03200 000006309819 – Causale: C.A. copertura UniSalute (PARTITA IVA AZIENDA + CODICE FISCALE AGENTE) il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 20 settembre.

L’agente dovrà attivare il suo account personale sul nostro portale al seguente link https://www.enbass.it/portale/iscrizioneagente

Distinti Saluti
La Segreteria

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Webinar 2 dicembre 2021: Gli strumenti della bilateralità

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Invitiamo dipendenti e agenti a partecipare al nostro webinar che si terrà giovedì 2 dicembre, dove verranno spiegati i servizi che l’ente offre ai propri aderenti e verrà presentato il nuovo piano sanitario.

Potete visualizzare il programma in calce e iscrivervi al webinar cliccando questo link Gli Strumenti della Bilateralità Webinar 2 Dicembre

Sarà possibile fare domande, richiedere maggiori informazioni e portare testimonianze.
Vi aspettiamo numerosi.

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Circolare OPN Covid19

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I lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati, per poter accedere ai luoghi di lavoro, dal 15 ottobre 2021 dovranno possedere ed esibire – su richiesta – la certificazione verde Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (cd green pass).

Allo stesso modo, dovranno possedere ed esibire – su richiesta – il green pass coloro che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso strutture private di ogni tipo (es. fabbriche, uffici, laboratori, cantieri, agenzie, negozi, ecc.), anche sulla base di contratti esterni (es. appalto, mandato).

Gli unici soggetti esclusi dalle nuove disposizioni sono quelli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si raccomanda dunque di informare mediante comunicazione i propri fornitori che, laddove debbano accedere ai locali di agenzia, siano muniti di “green pass” che verrà controllato prima dell’ingresso secondo le disposizioni vigenti.

Si rammenta che all’interno dei luoghi di lavoro restano valide tutte le prescrizioni dei protocolli anticontagio già forniti (utilizzo delle mascherine, frequente lavaggio delle mani, separatori in plexiglass, etc) che prevedono l’utilizzo del dpi e dei presidi previsti dal protocollo di sicurezza.

Green pass

E’ la certificazione digitale e stampabile che contiene un QR code (codice a barre bidimensionale) e un sigillo elettronico qualificato.

Attesta che il soggetto che la esibisce:

-ha fatto la vaccinazione anti-covid 19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose  con validità fino al momento della somministrazione della II dose e comunque fino a 60 giorni, sia al completamento del ciclo vaccinale)

– è negativo al test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore

– è guarito dal Covid 19 contratto negli ultimi 6 mesi.

Controlli

I controlli in merito al possesso del green pass sono a carico dei datori di lavoro oppure a personale specificatamente delegato dal datore di lavoro ed effettuati mediante verifica digitale da app VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute e scaricabile da playstore (per android) e applestore (per ios), per la lettura del codice a barre bidimensionale.

Modalità operative (procedure)

Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per lo svolgimento dei controlli di cui sopra, anche a campione, da eseguirsi, prioritariamente, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Gli stessi datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare – con atto formale – i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di legge.

Si allega un fac simile di informativa e designazione da far firmare al soggetto eventualmente delegato.

Mancanza del green pass

Al lavoratore privo, anche temporaneamente, della certificazione verde Covid-19 non è consentito l’accesso al luogo di lavoro ed è considerato assente ingiustificato fino alla data di presentazione della certificazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, il decreto legge 127/2021 prevede espressamente:

– che nei confronti del lavoratore non possano essere adottati provvedimenti disciplinari;

– che il lavoratore conservi il rapporto di lavoro;

– che per i giorni di assenza ingiustificata non siano dovuti la retribuzione né alcun altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le Imprese con meno di 15 dipendenti

Nelle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è consentito al datore di lavoro di sospendere il lavoratore privo, anche temporaneamente della certificazione verde Covid-19, per un periodo pari alla durata del contratto di lavoro stipulato con un altro lavoratore, allo scopo di sostituirlo.

La durata del contratto di lavoro con il sostituto non può superare i 10 (dieci) giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

Sanzioni

Le violazioni degli obblighi in materia di green pass compiute dal lavoratore sono punite nei modi stabiliti dal codice disciplinare aziendale, ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), e con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 600,00 (seicento/00) a un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Le violazioni compiute dal datore di lavoro agli obblighi di:

– verifica del rispetto delle prescrizioni a carico del lavoratore;

– mancata adozione delle modalità operative per i controlli (vedi sopra);

-divieto di accesso sul luogo di lavoro del lavoratore, anche alle dipendenze di un altro soggetto (es. appaltatore), privo del green pass;

salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con una sanzione da 400,00 (quattrocento/00) a 1.000,00 (mille/00) euro, raddoppiata in caso di recidiva.

Scarica il modulo facsimile delega al lavoratore

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