FAQ E.N.B.Ass.
Gentili Colleghi,
le presenti FAQ (frequently asked questions) vogliono essere un supporto utile e di facile consultazione e hanno lo scopo di consentirci di utilizzare il Vostro Ente Bilaterale in tutte le sue funzioni, dal rimborso per le assenze di malattia dei dipendenti alla loro formazione (anche in materia di sicurezza sul lavoro), dalla cassa sanitaria per i dipendenti e i loro familiari all’estendibile copertura sanitaria anche per gli agenti, eventualmente interessati, che fossero sprovvisti della cassa di previdenza della compagnia mandante.
Oggi E.N.B.Ass. è una realtà che può semplificare molto la nostra attività e sarà tanto più utile ed efficace quanto più saranno i soggetti ad esso aderenti e che ne utilizzeranno i servizi. E’ una realtà alla cui crescita e funzionamento partecipiamo tutti e queste FAQ hanno lo scopo di farci conoscere come utilizzare al meglio uno strumento di tutti, utile a tutti.
Ad oggi le prestazioni fornite da E.N.B.Ass. sono le più ampie tra quelle erogate agli agenti di assicurazione e ai loro dipendenti ed il loro il costo, compreso quello per la Cassa malattia lavoratori agenziali e quello per il rimborso delle spese sostenute per le assenze per malattia dei dipendenti, è il più basso di sempre ed è anche il più basso rispetto a quello di altri contratti applicati ai dipendenti delle agenzie di assicurazioni in Italia. Tuttavia solo chi applica il CCNL ANAPA Rete ImpresAgenzia, FIRST CISL, FISAC CGIL, FNA, UILCA può beneficiare delle prestazioni fornite da E.N.B.Ass.
Cos’è l’E.N.B.Ass.?
E’ l’Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione ed è costituito dall’associazione datoriale Anapa Rete ImpresaAgenzia e le maggiori e più rappresentative organizzazioni sindacali First-Cisl, Fisac-Cgil, FNA, Uilca, firmatarie del CCNL sottoscritto il 20 novembre 2014 e successivamente rinnovato. Quindi è l’ente di tutte le agenzie che scelgono di applicare tale contratto ai propri dipendenti.
Quali sono gli scopi di E.N.B.Ass.?
Scopo principale di E.N.B.Ass. è promuovere e sostenere il dialogo sociale tra datori di lavoro e dipendenti, è chiamato dal Ccnl ad operare in ambiti strategici come la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, la formazione, il welfare, il sostegno alle agenzie.
Come si sostiene E.N.B.Ass.?
I fondi di E.N.B.Ass. pervengono dai contributi che i datori di lavoro e i dipendenti versano mensilmente e che sono previsti dagli artt. 3 e 4 del CCNL 18 dicembre 2017 e successive modifiche.
Da quale data si è tenuti al versamento del contributo E.N.B.Ass.?
Dal primo ottobre 2015, nella misura prevista dall’accordo modificativo degli art. 3 e 4 del CCNL 2014 (accordo del luglio 2015). Dal 7 06 2022 a seguito dell'aggiornamento dello Statuto e del Regolamento dell'Ente il finanziamento all'E.N.B.Ass. è obbligatorio da parte dei Soci Effettivi del contributo per l'assistenza contrattuale di cui all'art 3- 2°comma- CCNL, destinato alle finalità indicate all'art.4 dallo stesso CCNL a cui si rimanda integralmente.
Se l’azienda non vuole iscriversi all’ E.N.B.Ass.?
Con il rinnovo del CCNL 2016-2020 e precisamente da Gennaio 2018, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a € 20 per 12 mensilità direttamente in busta paga, tale omissione comporta delle sanzioni in sede di ispezione da parte degli organi competenti. Inoltre, decidendo di non aderire all’ente, sull’agente ricade tutto il peso di eventuali periodi di malattia dei dipendenti, dal 1 luglio 2021 con l’entrata in vigore dell’Accordo sindacale siglato in data 26 maggio 2021 l’importo dei 20€ va versato su 14 mensilità. I CCNL assicurativi non prevedono di versare all’Inps la quota per finanziare la Cassa malattia, mentre per settori tipo il Commercio l’aliquota da versare all’Inps per la copertura delle malattie e pari al 2.44%.
A quanto ammonta il contributo complessivamente dovuto per E.N.B.Ass. dal dipendente e dal datore di lavoro?
Dal 1 luglio 2021 con l’accordo sindacale siglato in data 26 maggio 2021 la contribuzione viene così modificata: - a carico del datore di lavoro: -€ 6,50 (per la copertura sanitaria) per 12 mensilità - 0,85% sull’Imponibile Previdenziale ( imponibile INPS) per gli altri servizi e per la gestione dell’ente)per 14 mensilità; - a carico di ciascun lavoratore: € 2,00 per 12 mensilità (per la copertura sanitaria e altre garanzie).
Quali sono le modalità di finanziamento dell’E.N.B.Ass.?
La quota di finanziamento, sia in capo al datore di lavoro che al lavoratore, va versata a mezzo F24 con indicazione del codice “ENBA”, e inserito il codice e il relativo contributo nel uniemens. La volontà di applicare tale contribuzione va segnalata al proprio consulente del lavoro o commercialista, il quale attuerà le giuste procedure.
Per quali tipologie di lavoratori deve essere versato il contributo E.N.B.Ass.?
La contribuzione è prevista per tutti i lavoratori a tempo indeterminato compresi gli apprendisti e per i lavoratori assunti a tempo determinato. La quota fissa della contribuzione (6,50€ datore di lavoro e 2€ dipendente) nei casi di maternità o astensione obbligatoria e facoltativa o cig, non va sospesa, in quanto la sospensione causa l’interruzione delle coperture assicurative.
Il contributo E.N.B.Ass. deve essere versato anche per i lavoratori part-time?
Il contributo va versato anche per il lavoratori part time. Qualora lo stesso dipendente avesse due rapporti di lavoro parziali con agenzie differenti, l’agenzia nella quale effettua la maggiore quantità di ore effettuerà la contribuzione per intero, l’altra verserà solo lo 0.85% dell’imponibile Inps.
Il contributo all'E.N.B.Ass. è soggetto al contributo di solidarietà INPS 10%?
Il 10% va calcolato solo sulla quota fissa a carico datore di lavoro, in quanto destinata alla attivazione delle coperture sanitarie.
Da quando le agenzie possono richiedere i servizi dell’ente?
I servizi che l’ente offre alle Agenzie possono essere richiesti esclusivamente da aziende che applicano il CCNL Anapa Rete ImpresaAgenzia, First-Cisl, Fisac-Cgil, FNA, Uilca, che risultino in regola con i versamenti F24 e con le comunicazioni Uniemens e siano registrate al portale dell’ente. Il diritto scatta dal 4 mese dopo il primo versamento e i rimborsi devono essere richiesti al massimo entro 9 mesi dalla data fine dell’evento di malattia o dalla data della fattura in caso di rimborsi, come da delibera dell’esecutivo del 29 luglio 2020.
Che cosa rimborsa E.N.B.Ass. in caso di assenza per malattia del dipendente?
L’E.N.B.Ass. a partire dagli eventi di malattia del 2023, corrisponderà al datore di lavoro per le assenze in caso di malattia dei dipendenti (con i limiti previsti nell’art.48 del CCNL) ad esclusione dei primi 3 giorni di carenza, un’indennità nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive. Il rimborso non verrà erogato qualora vi sia la copertura di istituti pubblici di assistenza. Sono esclusi dai rimborsi erogati da E.N.B.Ass. i casi di: Assenze per infortunio sul lavoro e malattie professionali (in quanto coperti da INAIL); la maternità obbligatoria e facoltativa (in quanto coperti da INPS). Il rimborso potrà essere richiesto solo attraverso la registrazione dell’agenzia al portale www.enbass.it nell’area riservata azienda. La richiesta di rimborso deve essere inviata dal datore di lavoro all’E.N.B.Ass. al termine del periodo di malattia, fatta eccezione per le malattie oncologiche che superano i 3 mesi. In quel caso sarà possibile richiedere il rimborso anticipatamente ogni 3 mesi. La richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre i 9 mesi dal termine dell’evento. Oltre al modulo e al format on line debitamente compilati presenti nell’area riservata azienda, per ottenere il rimborso è necessario produrre: copia del cedolino paga interessato dall’evento di malattia; certificazione medica attestante il periodo di assenza. Salvo casi particolari, il rimborso viene effettuato al termine del mese successivo a quello di ricezione all’E.N.B.Ass. della documentazione completa.
Esiste un periodo di tempo massimo per l’indennità?
L’indennità al datore di lavoro copre fino a un anno di assenza per malattia del dipendente con i limiti previsti dall' 48 del CCNL 18 dicembre 2017.
Da quando è possibile richiedere il rimborso delle assenze dei lavoratori?
Il diritto al rimborso nasce dopo 3 mesi di regolarità contributiva.
È possibile richiedere da parte del datore di lavoro il rimborso delle visite oculistiche?
A seguito del rinnovo del contratto, dal 1 Gennaio 2018, è possibile richiedere al nostro Ente il rimborso delle visite oculistiche obbligatorie, previste dall’ Art.53 del CCNL 18 dicembre 2017, in applicazione di quanto previsto dall’art.176 d.lgs. 81/2008. La richiesta deve essere inoltrata via mail all’indirizzo sicurezza@enbass.it e deve avere in allegato: il modulo, compilato in ogni sua parte, presente nell’area riservata azienda, la fattura intestata al datore di lavoro e le buste paga dei lavoratori, per un controllo sulla corretta applicazione del CCNL. All’interno della fattura deve essere sempre specificata la visita oculistica o visus test e verrà rimborsata per un importo per dipendente massimo di 100 €, come da delibera dell’esecutivo del 07 luglio 2021. La richiesta di rimborso deve essere inviata dal datore di lavoro all’E.N.B.Ass. non oltre i 9 mesi dalla data della fattura.
È possibile usufruire del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale?
Da Gennaio 2018 l’Organismo Paritetico Nazionale si è dotato di Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. Il RLST è a disposizione per gli associati dell’ente a titolo gratuito ed ha innanzitutto una funzione di consultazione e supporto, al fine di agevolare il datore di lavoro nell’ottemperare quanto previsto dal Dlgs 81/2008. Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare la segreteria al numero 06/6797875 o scrivere una mail all’indirizzo sicurezza@enbass.it .
È possibile fare i corsi di Formazione dei Lavoratori per la sicurezza previsti dalla dlgs 81/2008?
E.N.B.Ass. in collaborazione con SICURA Sicurezza & Ambiente srl/E.N.B.Ass. fornisce ai propri associati la formazione generale e specifica rischio basso in modalità e-learning, come consentito dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, Allegato V. Inoltre, è consentito agli Associati E.N.B.Ass, tramite la piattaforma formativa di SICURA, effettuare l'aggiornamento della formazione dei lavoratori (6 ore ogni 5 anni), come consentito dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, Allegato V. Si ricorda che la formazione e/o l'aggiornamento degli addetti all'antincendio e al primo soccorso NON E' CONSENTITA in modalità e-learning e non è erogata dall’Ente. Le richieste vanno inviate alla mail sicurezza@enbass.it inviando il modulo presente nell’area riservata azienda.
Polizze
I dipendenti possono accedere a prestazioni particolari?
Per i dipendenti trascorsi 5 mesi dalla prima trattenuta fatta in busta paga, in automatico viene attivata una polizza sanitaria, attualmente il servizio viene erogato attraverso UniSalute S.p.A. e garantisce l’erogazione di ampie prestazioni sanitarie presso strutture convenzionate, pacchetto maternità, rimborsi di ticket sanitari. I dipendenti devono registrarsi al portale www.enbass.it area riservata dipendenti, per la prima registrazione i dati di accesso sono codice fiscale e matricola Inps dell’azienda ( presente sulla busta paga e composta da 10 caratteri numerici) , che successivamente potranno essere modificati. È importantissima la registrazione al portale dell’ente perché solo nella propria area riservata è possibile: scaricare le condizioni delle polizze attive e quindi capire nel dettaglio le coperture, verificare il versamento regolare dei contributi ed essere aggiornati sull’attivazione di nuovi servizi o garanzie. Nell’area riservata troveranno anche il link della compagnia erogatrice delle prestazioni. Qualsiasi disservizio delle compagnie alle quali ci appoggiamo per le polizze va segnalato all’indirizzo info@enbass.it, l’ente provvedere a verificare e intervenire con le stesse.
Vi sono soggetti diversi dai lavoratori agenziali che possono beneficiare della polizza sanitaria?
Gli Agenti, che hanno attivato le coperture per i propri dipendenti con E.N.B.Ass., possono attivare una polizza individuale con le stesse garanzie della compagnia UniSalute, con validità 1 ottobre 2024 - 30 settembre 2025. Il testo è consultabile nell’area riservata alle agenzie, sezione documenti. Per attivare la polizza bisogna versare un contributo annuo di € 100,00 da corrispondersi in unica soluzione annuale anticipata, utilizzando i seguenti riferimenti: - Intestatario del C/C bancario: ENBAss IBAN: IT 53 T 01030 03200 000006309819 - Causale: C.A. copertura UniSalute (PARTITA IVA AZIENDA + CODICE FISCALE AGENTE). Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 20 settembre 2024. Importante è procedere anche alla registrazione personale (come agente) sul portale www.enbass.it.
Esistono delle convenzioni per le agenzie e i dipendenti iscritti ad E.N.B.Ass.?
Le aziende iscritti all’ente, nella propria area riservata troveranno tutte le convenzioni attivate dall’ente, con particolare attenzione sempre alla sicurezza.
RIMBORSI PER EVENTUALI ERRORI DI VERSAMENTO
Le aziende che hanno effettuato per errore un versamento superiore alla quota destinata all’ente, errori dovuti al Dm10, errato calcolo della contribuzione, versamenti da aziende di altro settore merceologico, possono chiedere il rimborso di tali quote entro 5 anni dalla data di competenza.
L’Ente non effettua rimborsi alle agenzie che non applicano il CCNL Anapa, in quanto l’iscrizione all’ente si perfeziona con il versamento del contributo, e il contributo viene destinato automaticamente alle varie coperture assicurative dell’ente per i loro dipendenti.
La procedura di rimborso , prevede l’invio da parte dell’ente della documentazione inviata dall’azienda all’INPS, il quale effettuerà i dovuti controlli e autorizzerà l’ente al pagamento. (Le tempistiche dipendono solo dalla risposta dell’INPS).