Servizi Agenzia
E.N.B.Ass Un Ente Utile
L’Agenzia che è iscritta all’Ente e che versa da almeno tre mesi, può far richiesta dei vari servizi e rimborsi attraverso il portale.
– Indennità di malattia per gli emolumenti erogati ai dipendenti in caso di assenze per malattia
L’E.N.B.Ass a partire dagli eventi di malattia del 2023, corrisponderà al datore di lavoro per le assenze in caso di malattia dei dipendenti (con i limiti previsti nell’art.48 del CCNL) ad esclusione dei primi 3 giorni di carenza, un’indennità nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.
Il rimborso non verrà effettuato qualora vi sia la copertura di istituti pubblici di assistenza.
La richiesta di rimborso deve essere inviata dal datore di lavoro all’E.N.B.Ass al termine del periodo di malattia, fatta eccezione per le malattie oncologiche che superano i 3 mesi. In quel caso sarà possibile richiedere il rimborso anticipatamente ogni 3 mesi. La richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre i 9 mesi dal termine dell’evento.
Oltre al modulo e al format on line debitamente compilati presenti nell’area riservata azienda, per ottenere il rimborso è necessario produrre: copia del cedolino paga interessato dall’evento di malattia; certificazione medica attestante il periodo di assenza.
– Servizio RLST
L’Ente, attraverso l’apposito Organismo Paritetico Nazionale, da gennaio 2018, nel rispetto del D.Lgs 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, può fornire agli agenti associati la possibilità di utilizzare gratuitamente la consulenza e la verifica di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale dell’Ente, su richiesta dell’agenzia attraverso il portale.
– Rimborso Visite Oculistiche
A seguito del rinnovo del contratto, dal 1 Gennaio 2018, è possibile richiedere al nostro Ente il rimborso delle visite oculistiche obbligatorie, previste dall’ Art.53 del CCNL 18 dicembre 2017, in applicazione di quanto previsto dall’art.176 d.lgs. 81/2008. La richiesta deve essere inoltrata via mail all’indirizzo sicurezza@enbass.it e deve avere in allegato: il modulo, compilato in ogni sua parte, presente nell’area riservata azienda sul sito www.enbass.it/portale, la fattura intestata al datore di lavoro e le buste paga dei lavoratori, per un controllo sulla corretta applicazione del CCNL. All’interno della fattura deve essere sempre specificata la visita oculistica o visus test e verrà rimborsata per un importo per dipendente massimo di 100 €, come da delibera dell’esecutivo del 07 luglio 2021. La richiesta di rimborso deve essere inviata dal datore di lavoro all’E.N.B.Ass non oltre i 9 mesi dalla data della fattura.
– Formazione Dipendenti D.Lgs. 81/2008 Sicurezza.
E.N.B.Ass. ha firmato una convenzione con la società SICURA Sicurezza & Ambiente s.r.l, specializzata nella consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, la quale fornirà, attraverso la modalità a distanza (e-Learning), la formazione per i lavoratori (RISCHIO BASSO) delle Agenzie Assicurative associate ad E.N.B.Ass. da almeno tre mesi.
La richiesta va inoltrata via email: sicurezza@enbass.it, inviando l’apposito modulo compilato presente nell’area documenti del sito www.enbass.it/portale, e E.N.B.Ass. provvederà al pagamento dei corsi direttamente alla società (CCNL art.4 c.2 lett e)
– Misure di sostegno emergenza Covid-19
Con delibera del 10/04/2020, l’esecutivo ha stanziato 350.000 € per i rimborsi dell’acquisto di dispositivi di protezione individuali e sanificazioni delle agenzie.
La richiesta va inoltrata all’indirizzo emergenzacovid19@enbass.it, allegando fattura intestata all’azienda, cedolini paga dei dipendenti, IBAN dell’azienda e eventuale iscrizione ANAPA.
L’azienda ha diritto:
- Ad un unico rimborso di 100 €, elevato a 150 € se si è iscritti anche ad ANAPA, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
- Rimborso per la sanificazione dell’agenzia del 50% delle fatture fino ad un massimo di 500€.
N.B. Il diritto scatta dal 4 mese dopo il primo versamento e i rimborsi devono essere richiesti al massimo entro 9 mesi dalla data di fine evento di malattia o dalla data della fattura in caso di rimborsi, come da delibera dell’esecutivo del 29 luglio 2020.